GRUPPO PODISTICO MONTELLESE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. n°1: L’Associazione denominata Gruppo Podistico Montellese con sede in Montella (AV), via del Corso n° 141 c/o Studio Ass. Cianciulli, costituita il 14 maggio 2001 è diretta dal presente statuto.

Art.n°2: L’associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva della atletica leggera, a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e, così contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale.

L’associazione potrà estendere il proprio scopo ad altre discipline sportive.

Art. n°3: L’associazione Provvederà alla propria affiliazione alla FIDAL.

Art.n°4: L’associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. L’Associazione garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. n° 5 L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. n°6: L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. n°7: Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. n°8: Gli associati si distinguono in: fondatori, ordinari.

I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, i soci ordinari sono tutti gli altri associati. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.

Gli atleti tesserati ma non associati possono partecipare all’assemblea con voto consultivo.

Art. n°9: Gli associati cessano di appartenere all’associazione:

per recesso;

per decadenza;

per esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.

L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno due anni, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere  all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. n°10: Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente della associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario.

Art. n°11: L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori, ordinari ed atleti. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa..

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare gli argomenti della riunione.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purchè munito di delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. n°12: L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’assemblea riunita in via ordinaria:

approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Art. n°13: L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti, ed in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le  modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengano la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto deliberativo; lo scioglimento dell’aqssociazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art. n°14: il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari. Dura in carica un anno. Rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà

Art. n°15: Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari.

 Dura in carica un anno.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art. n°16: Il Consiglio Direttivo è composto da:

il Presidente dell’associazione che lo presiede;

il Vice Presidente;

tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea;

il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica un anno.

Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. n°17: Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. n°18: I titolari degli organi associativi decadono:

per dimissioni;

per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 4.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Art. n°19: La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere immediatamente comunicate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Art. n°20: Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

Art. n°21: Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associat fondatori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.

Art. n°22: Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art. n°23: In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal Comitato Provinciale della FIDAL.

Art. n°24: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli articoli 36 e ss. Del Codice Civile.

Art. n°25: Il presente statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla FIDAL .

 

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 14 maggio del 2001.

 

Il Presidente della società.

 

 

 

 

In data 14 maggio 2001 si sono riuniti presso lo Studio Cianciulli, sito in Via Del Corso n°141 a Montella (AV),le seguenti persone:

 

  • Cianciulli Salvatore, nato a Montella (AV) il 21 aprile 1965;
  • Dello Buono Salvatore, nato a Montella (AV) il 27 aprile 1966;
  • Diana Giorgio, nato a Ginevra (CH) il 23 aprile 1959;
  • Merola Franco, nato a Montella (AV) il 26 novembre 1958;
  • Merola Mario, nato a Montella (AV) il 10 maggio 1954;
  • Merola Enzo, nato ad Avellino il 19 dicembre 1975,

 

che in qualità di soci fondatori hanno costituito il Gruppo Podistico Montellese, redigendone lo statuto e attribuendo i seguenti incarichi societari:

 

  • Presidente: Cianciulli Salvatore;
  • Vice Presidente: Dello Buono Salvatore;
  • Segretario: Diana Giorgio;
  • Consigliere: Merola Franco;
  • Consigliere: Merola Mario;
  • Consigliere: Merola Enzo;
  • Direttore Tecnico: Dello Buono Giuseppe.

 

Il Presidente

Cianciulli Salvatore

 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   GRUPPO PODISTICO MONTELLESE”                                                         

 

Il giorno 1 del mese di Aprile dell’anno 2006 alle ore 18.00 si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci della “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico Montellese” regolarmente convocata.

Constatata la presenza di n. 20 soci su un totale di n. 26 , il Presidente della “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico Montellese”  Sig. Salvatore Cianciulli dichiara l’Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente punto all’O.d.G.:

  1. Aggiungere allo Statuto Societario il seguente articolo:

“L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi”.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, viene nominato quale Presidente dell’Assemblea il Sig. Salvatore Cianciulli, che accetta, e chiama a fungere da Segretario il Sig. Giorgio Diana, che accetta.

Il Presidente informa che lo Statuto Sociale va integrato, ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni.

L’Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all’unanimità l’adozione del nuovo testo statutario dando mandato al Presidente di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti.

Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all’O.d.G., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19.00          .             .

 

 

 

                        Il Segretario                                                    Il Presidente